L’anatocismo bancario. Facciamo il punto.

Il primo articolo del mio blog non poteva che essere dedicato al diritto bancario, la “mia” materia. Non foss’altro perché spesso ritorna nella mia vita professionale ma anche accademica (sono stata cultore della materia presso l’Università di Cagliari e al diritto bancario ho dedicato ben due tesi, quella di laurea e quella di dottorato).

Che lo si ami o che lo si odi, non può negarsi che il diritto bancario è sempre di grande attualità. E lo è, in particolare, l’anatocismo bancario il quale, negli ultimi quindici anni, è stato oggetto di storiche decisioni della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale e di plurimi interventi legislativi nell’arduo tentativo di riequilibrare (e, talvolta, destabilizzare) i rapporti tra la banca e il cliente.

Entrando nel vivo dell’argomento, deve in primo luogo ricordarsi brevemente cosa si intende per “anatocismo bancario”. Con il termine “anatocismo” si intende la capitalizzazione degli interessi in forza della quale gli interessi maturati vengono, appunto, capitalizzati e su di essi iniziano a prodursi ulteriori interessi.

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Per decenni le banche hanno applicato la capitalizzazione, di regola trimestrale, degli interessi passivi (maturati, cioè, sulle somme dovute dal cliente, ad esempio, per la restituzione di un affidamento o in virtù di un’apertura di credito) rendendo conseguentemente sempre maggiore e più gravosa l’esposizione debitoria del cliente. Era altresì prassi consueta capitalizzare soltanto annualmente (con frequenza quindi ben inferiore a quella applicata per gli interessi a debito) gli eventuali interessi attivi, maturati dal cliente sulle somme conservate nel conto corrente bancario.

Fino alle recenti modifiche del Testo Unico Bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385) la disciplina degli interessi anatocistici ha trovato sede unicamente nell’art. 1283 del codice civile, il quale dispone che essi possono prodursi soltanto dal giorno della domanda proposta in giudizio o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e purché siano dovuti almeno per sei mesi. Ne deriva che sono nulle quelle clausole con le quali si stabilisce la produzione di interessi sugli interessi già prima della loro scadenza e/o con periodicità inferiore al semestre.

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La predetta prassi costantemente seguita dalle banche – sebbene palesemente contraria a quanto disposto dall’art. 1283 c.c. – è stata per lungo tempo giustificata e ritenuta legittima in forza della stessa disposizione codicistica che fa espressamente salvi gli “usi contrari”. Il costante inserimento nei contratti bancari di clausole anatocistiche era, cioè, considerato una consuetudine idonea, ai sensi dell’art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, a integrare (e a derogare a) la disciplina di legge la quale espressamente rinvia agli eventuali usi normativi contrari.

Per un lungo periodo siffatto ragionamento non ha incontrato ostacoli nelle pronunce della giurisprudenza che regolarmente dichiarava la legittimità degli interessi anatocistici applicati dalle banche in applicazione delle norme bancarie uniformi predisposte dall’A.B.I.

L’orientamento è, tuttavia, mutato a seguito delle sentenze del 30 marzo 1999, n. 3096 e dell’11 novembre 1999, n. 12507 con le quali la Suprema Corte di Cassazione ha negato alla prassi osservata dalle banche la natura consuetudinaria. Le clausole anatocistiche inserite nei contratti bancari, essendo carenti degli elementi integranti la consuetudine ex art. 8 preleggi (mancherebbe, in particolare, l’elemento soggettivo della opinio iuris ac necessitatis, ovvero della convinzione, tra i clienti delle banche, dell’obbligatorietà della disciplina anatocistica) avrebbero, al più, natura di usi negoziali ex art. 1374 c.c. e sarebbero, dunque, incapaci di derogare alla disciplina di legge (e, per quanto qui ci riguarda, all’art. 1283 c.c.).

Da tale orientamento, ormai consolidato, sono discese la dichiarazione di nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari e la conseguente condanna delle banche alla restituzione delle somme (spesso ingenti) illegittimamente riscosse dai clienti.

Immediatamente dopo lo storico revirement della Corte di legittimità è stato approvato il d.lgs. n. 342 del 1999 il quale, con il malcelato fine di arginare le numerose cause che i clienti delle banche erano in procinto di instaurare per ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi anatocistici, ha, da un lato, demandato al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, il compito di stabilire i criteri e le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, assicurando la stessa periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi a debito che di quelli a credito; dall’altra parte, con una disposizione retroattiva ha stabilito che le clausole anatocistiche contenute nei contratti già conclusi avrebbero conservato validità sino all’entrata in vigore della delibera del CICR alla quale, poi, avrebbero dovuto conformarsi.

Tale ultima disposizione è stata, tuttavia, dichiarata incostituzionale per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale (sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425): le clausole anatocistiche inserite nei contratti prima della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 continuano, quindi, a essere nulle per violazione dell’art 1283 c.c. e, così come statuito dalla recente pronuncia di legittimità (Cass. 2 luglio 2014, n. 15135) la capitalizzazione trimestrale non può neanche essere sostituita da quella annuale, parimenti nulla. Per le convenzioni contrattuali stipulate dopo il 9 febbraio 2000, invece, la validità degli interessi anatocistici è subordinata al rispetto delle modalità e dei criteri di calcolo stabiliti dal CICR.

In tale contesto si è, da ultimo, inserita la legge 27 dicembre 2013, n. 147 la quale, modificando l’art. 120 t.u.b., ha eliminato il riferimento alla “produzione di interessi sugli interessi” lasciando intendere che l’anatocismo sia stato abolito in ogni sua forma e modalità . Dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 147/2013, c.d. Legge di Stabilità per il 2014) non possono più inserirsi nel contratto bancario clausole anatocistiche.

Chiarita la natura degli interessi anatocistici e la disciplina loro applicabile, resta da precisare quali siano gli strumenti di tutela a disposizione dei clienti che si siano visti addebitare dalla banca interessi anatocistici non dovuti.

Stante l’illegittimità dell’addebito dovrà farsi applicazione della disciplina in materia di pagamento dell’indebito (artt. 2033 c.c.) che permette a chi ha eseguito un pagamento non dovuto di agire per la ripetizione entro l’ordinario termine decennale di prescrizione.

I dubbi circa il momento dal quale decorre il termine di prescrizione sono stati chiariti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418. In quell’occasione la Suprema Corte ha distinto tra le rimesse in conto corrente destinate a ripristinare le somme disponibili e i pagamenti disposti per ripianare un’eventuale esposizione extra-fido. Mentre in quest’ultimo caso il versamento avrebbe senz’altro natura di pagamento e sarebbe idoneo a far decorrere il termine di prescrizione per ottenere la restituzione degli interessi anatocistici non dovuti, nella prima ipotesi – ovvero quando il cliente non vada “in rosso” e, cioè, non disponga di somme eccedenti l’affidamento concessogli, alle eventuali rimesse ripristinatorie della provvista non potrà riconoscersi la natura di “pagamento”, con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione potrà aversi soltanto al momento della chiusura del conto, a prescindere dalla data di conclusione del contratto e dalla data della relativa annotazione.

Anche in proposito era intervenuto il legislatore con una disposizione “salva-banche”: il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in l. 26 febbraio 2011, n. 10 aveva, infatti, disposto che, l’art. 2935 c.c. dovesse essere interpretato nel senso di far decorrere il termine prescrizionale dal giorno dell’avvenuta annotazione e aveva, inoltre, fatto salvi i versamenti già eseguiti dei quali non poteva essere domandata la restituzione. Anche tale norma ha incontrato la scure del giudizio di incostituzionalità della Consulta (Corte Cost. 5 aprile 2012, n. 78). La retroattività della disposizione è stata riconosciuta essere in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza espressi dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, pertanto, costituzionalmente illegittima ex artt. 3 e 117 Cost.

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