Tutti i giorni ci capita di concludere dei contratti: ad esempio
quando compriamo il giornale in edicola o facciamo colazione al bar. Generalmente si tratta di contratti inter praesentes nei quali i contraenti si trovano l’uno di fronte all’altro.
Tuttavia, non sempre è possibile la compresenza delle parti, né essa è indispensabile perché il contratto possa dirsi concluso. Il codice civile, prendendo atto di ciò, detta la disciplina applicabile alle ipotesi in cui l’incontro delle volontà dei contraenti non possa essere istantanea, dovendo la proposta di una parte e/o la dichiarazione di accettazione dell’altra essere spedite e ricevute in luogo e in momento diverso da quello in cui sono formulate.
L’art. 1335 c.c. presume che il proponente abbia avuto notizia dell’accettazione (e che, quindi, il contratto si sia concluso) nel momento in cui è pervenuta al suo indirizzo l’accettazione dell’altra parte. La posizione del proponente è, comunque, tutelata dal riconoscimento in suo favore della possibilità di dimostrare che la mancata conoscenza dell’accettazione è dovuta a causa a lui non imputabile.
I mezzi tecnologici e la capillare diffusione della rete internet facilitano (e inducono) la conclusione di contratti via internet aventi ad oggetto, principalmente ma non escl
usivamente, l’acquisto di beni e servizi. La categoria dei contratti “a distanza” non deve tuttavia intendersi come ridotta ai contratti conclusi via internet. Sono, ad esempio, contratti “a distanza” anche i contratti conclusi per telefono o per corrispondenza. Tali vicende suscitano molteplici problematiche tra le quali assumono preminente rilievo sia la diversa qualificazione dei soggetti contraenti (da una parte un professionista, che propone la conclusione del contratto e dispone unilateralmente le condizioni; dall’altra un consumatore, spesso non adeguatamente informato), sia le peculiari circostanze in cui il contratto si conclude. Un discorso analogo vale per i contratti conclusi, nonostante la compresenza delle parti, fuori dai locali commerciali e, ad esempio, presso il domicilio del consumatore, in occasione di un’escursione organizzata o attraverso l’installazione di uno stand in una piazza pubblica.
Sussiste, in tutte le ipotesi menzionate, il rischio – piuttosto comune e tutt’altro che astratto – che tra le parti si instauri un rapporto sbilanciato in favore di una di esse e in danno dell’altra.
Il legislatore comunitario, avvedutosi della asimmetria informativa che caratterizza simili contratti, al fine di apprestare al consumatore un’adeguata tutela, ha emanato le direttive n. 85/577/CE e n. 97/7/CE, con le quali ha imposto agli Stati membri di introdurre negli ordinamenti nazionali degli strumenti giuridici volti a regolare, rispettivamente, i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e i contratti conclusi a distanza.
Alle predette direttive comunitarie è stata data attuazione in Italia con i decreti legislativi n. 50/1992 e n. 185/1999. La disciplina interna è stata poi riorganizzata e raccolta nel c.d. Codice del consumo (approvato con il d. lgs. n. 206/2005) il quale costituisce attualmente il corpus normativo di riferimento per la tutela del consumatore.
È bene, a questo punto, chiarire che le norme che ci apprestiamo ad analizzare sono volte a tutelare non qualunque contraente che si trovi a stipulare un contratto fuori dai locali commerciali o a distanza. La disciplina speciale del Codice di consumo (così come quella che era prima contenuta nei d. lgs. n. 50/1992 e n. 185/1999) trova applicazione solo quando il contratto sia concluso tra un consumatore, da un lato, e un professionista, dall’altro. Come precisa l’art. 3 cod. cons., per “consumatore” deve intendersi «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»; è, invece, qualificabile come “professionista” « la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario».
I più importanti strumenti di tutela offerti dal legislatore con riguardo ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza sono costituiti, da un lato, dall’attribuzione al consumatore di un c.d. “diritto di ripensamento” e, dall’altro, dall’obbligo in capo al professionista di dare al consumatore, ancora prima che il contratto sia concluso, una serie ampia e dettagliata di informazioni.
Il consumatore riveste, nella tipologia di contratti qui considerata, la qualità di “contraente debole”, incapace di imporre la propria volontà nella fase delle trattative contrattuali (le clausole del contratto sono, infatti, di regola predisposte dal professionista attraverso dei moduli precompilati che il consumatore può soltanto scegliere di sottoscrivere o meno, rinunciando, in quest’ultimo caso, al bene o al servizio offerto).
Tenendo conto dell’incapacità, almeno di regola, del consumatore di valutare adeguatamente le clausole contenute nel contratto (oltre che la stessa opportunità della sua conclusione: si pensi alle ipotesi in cui il soggetto è colto impreparato al telefono e si trova a dover decidere se concludere o meno un contratto sul quale non si era formato prima alcuna opinione), è stato quindi attribuito al consumatore – in deroga alla disciplina predisposta dal codice civile che non ammette, in via generale, la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto concluso – il diritto di recesso (c.d. diritto di ripensamento) in forza del quale gli è consentito, nonostante l’intervenuta sottoscrizione del contratto, di sciogliersi unilateralmente dal vincolo, senza spese e senza doverne precisare le ragioni.
Mentre l’art. 1372 cod. civ., applicabile alla generalità dei contratti, dispone che «il contratto ha forza di legge tra le parti» e che esso, salvo che la legge disponga altrimenti, «non può essere sciolto che per mutuo consenso» e, dunque, con l’accordo di tutti i contraenti, il Codice del consumo attribuisce al consumatore che abbia concluso il contratto con il professionista un termine entro il quale può liberamente recedere dal contratto senza dover addurre alcuna giustificazione né dover sostenere alcuna spesa. Il professionista, infatti, non può pretendere dal consumatore alcuna somma quale corrispettivo per il recesso.
La disciplina dei contratti a distanza contenuta nel Codice del consumo è stata, da ultimo, modificata dal d.lgs. n. 21 del 2014 con il quale, non soltanto sono state uniformate le regole, prima parzialmente differenziate, sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali e sui contratti a distanza, ma è anche stata introdotta una tutela per i consumatori più ampia e completa di quella previgente.
Si noti che, per espressa previsione dell’art. 46 cod. cons. le norme sui contratti conclusi fuori dai locali commericiali e a distanza si applicano anche a «qualsiasi contratto per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale».
Tra le norme contenute nel capo I del Titolo III del codice del consumo (rubricato “Dei diritti dei consumatori nei contratti”, merita, in particolare, di essere segnalato l’art. 49 il quale pone a carico del professionista l’obbligo di offrire al consumatore, prima della conclusione del contratto, una serie di informazioni precise e dettagliate che comprendono, tra le altre, le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista e il suo indirizzo geografico al quale possa essere rapidamente contattato, il prezzo dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, qualora non sia possibile predeterminarlo, le modalità per il suo calcolo. Dovranno, inoltre, essere specificate tutte le spese a carico del consumatore e, in particolare, quelle per la spedizione dei beni nonché il costo per le comunicazioni a distanza.
Rilevante è, inoltre, la previsione circa l’obbligo per il professionista di fornire un’informazione esaustiva sulle modalità di pagamento, consegna ed esecuzione del contratto che dovrà comprendere anche la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi ed, eventualmente, il trattamento dei reclami.
Il professionista dovrà inoltre, informare il consumatore dell’esistenza o della non esistenza del diritto di recesso precisando le condizioni, i termini e le procedure per il suo esercizio (il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi elencate all’art. 59 cod. cons. per ragioni attinenti all’oggetto del contratto o ad altre specifiche circostanze).
Tutte le informazioni obbligatorie dovranno essere fornite, relativamente ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali, su supporto cartaceo (salvo che il consumatore consenta a riceverle su altro mezzo durevole); nei contratti a distanza dovranno, invece, essere date con modi appropriati al mezzo impiegato per la conclusione del contratto. In ogni caso dovranno comunque essere presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.
Con particolare riferimento ai contratti con
clusi per telefono, l’art. 51, comma 5, cod. cons. stabilisce che, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione deve rivelare la sua identità, lo scopo commerciale della chiamata e dare l’informativa di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 178/2010 (dovrà, quindi, essere precisato che i dati personali degli interessati sono stati estratti dagli elenchi degli abbonati e dovranno essere fornite le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel Registro delle opposizioni). Il contratto concluso per telefono è vincolante per il consumatore soltanto dopo che quest’ultimo abbia firmato l’offerta o la abbia accettata per iscritto (art. 51, comma 6, cod. cons.).
Il termine entro il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso è stato aumentato a 14 giorni che decorrono, di regola, dal giorno della conclusione del contratto o, se la consegna non è immediata, dal giorno in cui il consumatore ha acquisito il possesso del bene. Il periodo per recedere è aumentato di ulteriori 12 mesi qualora il professionista non abbia fornito al consumatore l’informativa precontrattuale circa l’esistenza del diritto di recesso e le modalità e i termini per il suo esercizio.
Per esercitare il diritto di recesso il consumatore può, a sua scelta, utilizzare il modulo fornitogli dal professionista oppure comunicare una qualsiasi altra dichiarazione in cui sia esplicitata la sua volontà di recedere dal contratto. Il professionista può anche offrire la possibilità di esercitare il recesso in via telematica attraverso il proprio sito web o attraverso l’invio del modulo di recesso in formato elettronico.
Una volta che sia intervenuto il recesso cessano tutti gli obblighi sorti dal contratto e il professionista deve rimborsare i pagamenti ricevuti ed, eventualmente, le spese per la spedizione, entro i 14 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di recesso. Incombe, invece, sul consumatore l’obbligo di restituire i beni entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. In tal caso il professionista può trattenere il rimborso dovuto finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
