Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 29 settembre 2014, n. 20448, sono tornate a occuparsi delle sorti, a seguito della separazione dei coniugi, del contratto di comodato avente ad oggetto un immobile adibito a casa familiare.
Il quesito sottoposto ai giudici di legittimità è stato suscitato da un caso in cui un genitore, avendo concesso al proprio figlio di abitare, insieme alla famiglia appena formata, in un proprio immobile, pretendeva, a seguito della intervenuta separazione dei coniugi, la restituzione del bene.

Nella materia intervengono, da un lato, la disciplina dettata dal codice civile in materia di contratto di comodato (artt. 1803 ss.) e, dall’altra parte, le disposizioni in tema di separazione dei coniugi (artt. 150 ss. c.c.) e, in particolare, di assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.).
Prendendo le mosse da quest’ultimo aspetto, occorre innanzitutto, ricordare che, in sede di separazione dei coniugi (ma anche in caso di divorzio, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio), il giudice attribuisce il diritto di abitare la casa familiare ad uno dei coniugi tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (art. 337-sexies c.c.). Il criterio sul quale si fonda il provvedimento di assegnazione della casa familiare è, quindi, riferito al coniuge al quale sia stata affidata la prole. Il diritto del coniuge ad abitare la casa familiare permane fintanto che sia affidatario dei figli minori o che conviva con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (non per loro colpa). Il diritto viene meno qualora il coniuge assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, oppure vi conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. In ogni caso, dell’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario il giudice terrà conto in sede di regolazione dei rapporti economici con l’altro coniuge.
Peculiari problemi sorgono qualora la proprietà della casa familiare non appartenga agli stessi coniugi (o, comunque, ad uno di essi), bensì ad un terzo (spesso un genitore) il quale abbia concesso gratuitamente il godimento dell’immobile agli sposi affinché vi conducessero la vita familiare. Qualora le parti non abbiano precisato la durata del comodato, dovrà infatti stabilirsi se e a quali condizioni il soggetto comodante possa pretendere la restituzione dell’immobile.
Un orientamento ritiene che il contratto di comodato
in parola sia assimilabile ad un comodato c.d. precario (art. 1810 c.c.). Non avendo le parti precisato la durata del rapporto, quindi, il comodatario sarebbe tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richiede. A quest’ultimo, dunque, spetterebbe il diritto potestativo di porre fine, in qualunque momento, al rapporto.
Diversamente si è invece espressa la Corte di Cassazione con la sentenza, pronunciata a sezioni unite, del 29 settembre 2014, n. 20448, sostanzialmente confermando quanto già statuito con la sentenza, parimenti pronunciata a sezioni unite, del 21 luglio 2004, n. 13603.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che il contratto di comodato avente ad oggetto un immobile da destinarsi a casa familiare non sia compatibile con il comodato c.d. precario. La concessione del bene al fine di destinarlo ad un preciso uso (nel caso di specie per essere adibito a casa familiare), infatti, qualificherebbe il comodato come rapporto di durata, seppure indeterminata. La disciplina applicabile risulta essere, allora, non quella di cui all’art. 1810 c.c., bensì quella dettata dall’art. 1809 c.c. il quale, al secondo comma, consente al comodante di ottenere la restituzione del bene qualora sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno.
In altri termini, qualora dal contratto non risulti un preciso termine di durata del rapporto, né questo sia desumibile da una scrupolosa verifica, da parte del giudice, dell’intenzione delle parti, dovrà presumersi che le parti abbiano voluto parametrare la durata del rapporto di comodato alla permanenza delle esigenze della famiglia, le quali non vengono meno neanche a seguito della separazione. Il comodante, al fine di ottenere la restituzione dell’immobile dovrà, quindi, dimostrare la necessità di soddisfare un bisogno sopravvenuto, urgente e imprevisto.
A quest’ultimo proposito la Corte di Cassazione ha precisato che non è necessario che il bisogno sia grave, essendo sufficiente la sussistenza di un bisogno serio, non voluttuario né capriccioso o artificiosamente indotto.
Infine, è bene precisare che la disciplina appena descritta si applica sia all’ipotesi in cui il terzo comodante abbia concesso l’immobile a entrambi i coniugi, sia nel caso in cui lo abbia concesso ad uno solo di essi (ad es. al figlio) e nonostante la casa familiare sia stata assegnata dal giudice all’altro coniuge. In tal caso, infatti, il rapporto di comodato non verrebbe comunque meno, discendendo dal provvedimento di assegnazione la mera concentrazione del rapporto in capo a quello dei coniugi che sia, appunto, assegnatario della casa familiare.
In ultima analisi, può affermarsi che la Suprema Corte ha ritenuto che sulle esigenze del proprietario (benché costituzionalmente protette dall’art. 42 Cost.) debbano prevalere le esigenze della persona umana, soprattutto allorquando siano in gioco gli interessi della prole. Tenendo conto di ciò, dovranno quindi essere valutate le esigenze addotte dal comodante che intende ottenere la restituzione del proprio immobile.
