La sentenza n. 35 del 2023 della Corte Costituzionale ha pronunciato l’incostituzionalità della norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno da vaccino da quando si è avuta conoscenza del danno e non da quando si è avuta conoscenza anche della sua indennizzabilità.

La Corte si è pronunciata su una questione di costituzionalità dell’art. 3 della legge n. 210 del 1992 sollevata con riguardo ad un caso in cui i genitori di una bambina, rimasta danneggiata dal vaccino contro il morbillo – vaccinazione all’epoca non obbligatoria – avevano formulato la richiesta oltre il triennio dalla manifestazione del danno, ma prima che il danno fosse stato dichiarato indennizzabile, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 2012.
L’art. 3 della legge n. 210/1992 stabilisce, infatti, che la domanda di indennizzo deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni nel caso di cavvinazioni o di epatiti post-trasfuzionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione medica, l’interessato risulti aver avuto conoscenza del danno.
Tuttavia, soltanto con la sentenza 26 aprile 2012, n. 107 della Corte Costituzionale, per esigenze di coerenza e solidarietà, era stata estesa l’indennizzabilità anche in favore dei soggetti che fossero risultati danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, sebbene raccomandate, quali i vaccini contro morbillo, rosolia, e parotite.
